In legge veritas

A cura di Paolo Spacchetti

Questa rubrica curerà tutti gli aspetti legali che ruotano intorno al vino, alle cantine con approfondimenti e consigli sulla regolamentazione enoica.

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9 Luglio, 2021

Diritto di Tappo, un'antica pratica da scoprire.

Importato da una pratica diffusa addirittura negli anni 50 dalla lontana California, più pragmatica e meno ingessata, anche e da tempo si sta diffondendo nei nostri ristoranti la possibilità di poter portare al tavolo un proprio vino (o altre bevande) comprate altrove o facenti parte della propria cantina o collezione di bottiglie pregiate. Laddove tale facoltà sia consentita, sorge in capo al titolare del ristorante il cd. diritto di tappo, il carkage fee, cioè la legittima richiesta di pretendere dal cliente che porta con sé la bottiglia (BYOB, acronimo di bring your own bottle – che è pure l’insegna esterna dei locali ove tale pratica è consentita) un corrispettivo in grado di coprire i costi degli oneri legati al servire quel vino, partendo dalla temperatura di mescita, stappatura, uso del decanter, scelta dei calici appropriati.…. Ma anche questa formula richiede comunque motivazioni che, a mio avviso, debbano esulare da quella per la quale, poiché i vini dei ristoranti sono considerati costosi in quanto alto è il loro ricarico, allora preferisco portarmelo da casa ed abbatto una voce rilevante del conto finale. La possibilità di degustare un vino speciale o di annata di cui dispongo e non reperibile presso quel locale andrebbe invece giustificata dall’occasione di abbinarlo con delle buone pietanze che quel ristorante è in grado di offrire, o per sopperire ad una scelta limitata della carta dei vini e non all’altezza della proposta culinaria, o ancora per poter festeggiare o celebrare un momento particolare della propria vita con un’ altrettanto particolare bottiglia ricca di significato e destinata da tempo per quell’evento o, meglio ancora, per  condividere con altri esperti ed intenditori il piacere di berlo, nella ritualità che merita. Ancorchè non scritte, il bon ton e il saper vivere impongono al cliente alcune regole come quella di informarsi in anticipo se la pratica del diritto di tappo è consentita in quel locale e l’ammontare e il criterio delle tariffe che verranno applicate per tale servizio, avendo preso in anticipo visione della lista dei vini ed evitando magari di presentarsi con prodotti nella disponibilità del ristorante. Non da trascurare è la discrezione con la quale presentarsi al tavolo con la bottiglia “esterna”, e la gestione delle successive fasi, sapendo coinvolgere in assaggi o pareri il titolare o il sommelier di sala; così come evitare di sedersi al tavolo con un numero eccessivo di bottiglie rispetto ai commensali e all’ordinativo delle pietanze. Altrettanta professionalità ed attenzione deve essere prestata dal ristoratore che deve “vivere” ed interpretare questa formula come occasione di nuove entrate economiche rappresentate appunto dai proventi applicati per il diritto di tappo, in grado di bilanciare le proposte, talvolta troppo esose, della propria carta dei vini (che per certe etichette ed annate talvolta rappresentano una costosa immobilizzazione), senza per questo snaturare o svilire la propria identità, tradizione ed aspettative conquistate nel tempo, sfruttando con una adeguato carkage fee il peso del settore beverage, bicchieri e decanter!. Ma soprattutto mantenendo e forse incrementando clientela esigente e gaudente al tempo stesso. La ritrosia dei ristoratori verso questa sempre maggiore richiesta muove dalla considerazione che la carta dei vini è frutto di ricerca, selezione e proposte in linea con il menù, per altro realizzate da personale specializzato, che ha richiesto addestramento ed investimento, in una con le attrezzature e gli strumenti necessari per un’ottima degustazione. L’obiezione a tale atteggiamento (sempre meno riscontrato comunque) è che tale formula, se sapientemente gestita, costituisce un momento di confronto e crescita tra l’esperto ristoratore e il ricercato cliente, il quale, se possiede questa sensibilità, apprezza la condivisione, i suggerimenti e perché no, la proposta di nuove etichette che l’oste eventualmente gli proporrà. Ma a quanto ammonta questo “diritto di tappo?”. Non ci sono regole precise, ma possono essere enunciati alcuni criteri poi applicati e personalizzati secondo la politica dei costi di ciascuna realtà: dai 5/10 euro a bottiglia in Italia ai 15/25 dollari negli USA. Ma il diritto di tappo appare anche un’ottima soluzione, sempre più diffusa, per i ristoranti etnici di matrice musulmana, il cui credo impone il divieto di vendere alcolici, ma, come maliziosamente il collega Stefano mi informava, se te lo porti da casa… A cura Avv. Paolo Spacchetti
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25 Giugno, 2021

IL PEGNO ROTATIVO, uno strumento finanziario.

Come annunciato, volevo richiamare l’attenzione dei nostri lettori, senza distoglierli dai consigli delle amiche di redazione su quel rosato o quelle bollicine così agognate con i primi caldi, ma anche con le prime e promettenti uscite dopo COVID, su uno strumento antico nel mondo del diritto, ma innovativo e forse anche risolutore nella sua recente versione applicata al mondo del vino. Mi riferisco al “pegno rotativo” introdotto con il Decreto 23.7.2020, pubblicato a fine agosto con il quale viene consentita la possibilità di costituire un vincolo sui prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP, inclusi i prodotti vitivinicoli e gli spiriti. Cosa è il pegno? È la garanzia che viene concessa al creditore a presidio dell’esatto adempimento di un’obbligazione, che in questo ambito viene individuata nella restituzione di un finanziamento, che un istituto di credito ha erogato al produttore (art.2784 del Codice Civile). È la possibilità dunque che la giacenza di vino, che per altro in epoca COVID sono lievitate, possa essere individuata e vincolata al buon esito del rimborso di un prestito bancario o di una linea di affidamento comunque concessa. La novità e l’appeal dell’istituto sono date dalla caratteristica di questo pegno “non possessorio”, cioè che non prevede il materiale trasferimento del vino dato in pegno in capo al creditore ed è “rotativo”, nel senso che il produttore può sostituire l’originaria partita di vino concessa in garanzia, con altra di nuova stagione, mantenendo inalterato però il valore dei beni vincolati, con la sola prescrizione di rendere noto l’avvenuta sostituzione al creditore. Con l’aiuto infatti del Registro telematico SIAN, che annota l’avvenuta costituzione del pegno e le altre eventuali sostituzioni nel tempo da notificare con un anticipo di due giorni dall’esecuzione al soggetto creditore e all’organismo di controllo, risulta più rapido per il creditore procedere all’analisi della legittimità del prodotto da vincolare e alla sua valorizzazione che condurrà alla successiva erogazione del finanziamento. Dunque misura agile e di facile accesso, che non rappresenta un pregiudizio per la cantina, la quale può sostituire quella partita di vino senza alterare il processo di affinamento o altre manovre necessarie a conservare ed impreziosire il vino secondo scadenze e regole dettate dai vari disciplinari. Ma ancora più determinante, questa formula consente di sfruttare il valore intrinseco di un prodotto stoccato, ancor prima che lo stesso scenda sul mercato, con indubbi e chiari vantaggi per i produttori. Formidabile leva finanziaria dunque per vedere, in tutta sicurezza, sviluppare il settore vitivinicolo, sfruttando una risorsa che prima costituiva una semplice ed infruttuosa giacenza in attesa di essere imbottigliata e venduta e che ora invece consente di ottenere liquidità per le imprese del settore, sfruttando quel prodotto che ancorché giacente, è già portatore di un valore, crescente nel tempo, che tranquillizza il creditore. La necessità allora di avere un’adeguata e aggiornata valorizzazione del magazzino, che consente al finanziatore di poter compiere verifiche sugli asset da sottoporre in pegno appare come una scelta ineludibile, così come quella di trasferire, soprattutto per le realtà vitivinicole medio-piccole, ma non per questo meno rilevanti nel panorama di riferimento, ai consorzi che racchiudono le varie tipologie e regionalità di vino, di poter offrire una massa critica di prodotto “rotativo”, tale da attivare flussi finanziari costanti ed affidabili nel tempo, come già è accaduto nell’esperienza dei formaggi e dei prosciutti. A cura Avv. Paolo Spacchetti
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10 Giugno, 2021

Introduzione alla rubrica "In Legge Veritas"

Grato a Clara, conoscenza nata sempre in ambito “godereccio” per essere stati presentati dal comune e caro amico Massimiliano (entrambi grandi ed esperti bevitori!) ormai trapiantato in Polonia, mi sono potuto unire a questa brigata di seri ed appassionati professionisti che con altrettanto entusiasmo e “al buio” hanno accettato il mio ingresso, scelte queste che mi onorano per l’opportunità concessami, ma al tempo stesso mi onerano dell’impegno di non deludere chi ha creduto nella mia esperienza  e passione per il diritto, in questo caso dedicato al mondo del vino, che, per una serie di felici coincidenze, ho cominciato ad esplorare ed approfondire con sempre maggiore curiosità ed interesse. Ho infatti scoperto il piacere di conoscere ed applicare regole ad hoc studiate e calibrate per questo prodotto naturale della vita che, ormai da tempo, costituisce un valore prezioso non soltanto come alimento che l’anno passato, nonostante la pandemia, ha registrato un consumo di circa 300 milioni di ettolitri, ma, anche e soprattutto, risorsa economica per i produttori, per il mercato, nazionale ed estero, per gli operatori e perché no, vanto e testimonial della nostra nazione. Ed allora è sicuramente giustificata l’attenzione del diritto per regolare questo ambito e le sue dinamiche, ma, come normale che sia anche in queste declinazioni, il diritto è sempre in affanno rispetto alle evoluzioni e ai fenomeni che interessano la barbatella fino al prodotto finito, dall’etichettatura alla distribuzione, passando per le nuove forme di promozione e vendita, alle formule di marketing secondo le quali il “vino va raccontato”, passando per le IoT o altre nuove tecnologie a servizio del prodotto e suoi operatori. Con l’occasione che mi è stata offerta, per la quale ringrazio tutto il team di Wine Tales Magazine, sperando che sia la mia proposta condivisa ed accettata anche e soprattutto dai lettori, mi avventuro nella missione di rendere più accessibile e soprattutto più pratico ed utile, (ma non per questo meno scientifico ed approfondito), un viaggio nel mondo del diritto del vino o della Wine Law (utilizzo delle diverse espressioni in relazione al contesto in cui ci troviamo, nel senso che la versione in lingua inglese fa “fico”) un vero e proprio corpo normativo che si arricchisce sempre più di materie e di ambiti da disciplinare, approcciando, magari anche con i suggerimenti che verranno dai lettori e dagli esperti e soprattutto dalla Redazione, tematiche ed argomenti che oltre al dato giuridico (per non smentirmi come avvocato…), prevedono il coinvolgimento dell’informatica, del mondo digitale, non escluso quello del marketing e della comunicazione… insomma diritto del vino… 4.0. Paolo
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